Modulistica

MEDICINA DELLO SPORT PESCARA

La Legge dice che:

Visita di idoneità sportiva agonistica

Secondo la normativa vigente (D.M. 18/02/1982) “Tutti coloro che svolgono attività sportiva agonistica organizzata da Federazioni Sportive del CONI, organi di propaganda sportiva… devono essere sottoposti preventivamente e periodicamente a visita medica specialistica per il rilascio o per il rinnovo del certificato di idoneità all’attività sportiva.” La visita, richiesta dalla Società Sportiva di appartenenza su apposito modulo, deve essere antecedente al tesseramento, essendo condizione necessaria per ottenere il tesseramento stesso. I certificati rilasciati agli atleti visitati presso  il centro di medicina dello Sport MdS srl possiedono un valore oltre che medico anche medico legale in quanto il nostro Istituto è un centro privato di medicina dello sport accreditato dalla Regione Abruzzo a mente della LR 132/97.

Visita di idoneità sportiva non agonistica

Per quanto riguarda il certificato medico non agonistico, ad oggi, i soggetti tenuti all’obbligo del certificato, secondo il DM 9 Agosto 2013, sono:

  • Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività para-scolastiche (Esempio: corsa campestre, tornei sportivi dopo scuola in ambito scolastico), mentre resta esclusa l’Educazione Motoria curriculare;
  • le persone fisiche tesserate in Italia che svolgono attività organizzate dal CONI, società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18.02.1982;
  • le persone fisiche che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale (quindi, i partecipanti ai giochi studenteschi nella fase provinciale e regionale).

Nell’ambito dell’attività non agonistica, occorre poi precisare che sono tenuti all’obbligo di certificazione solo i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate; mentre non sono tenuti i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico ed i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (es. dirigenti).

Come detto, i soggetti autorizzati al rilascio dei certificati sono i medici di medicina generale (medici curanti) e i pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, il medico specialista in medicina dello sport o i medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Per quanto riguarda, infine, le tipologie di visite da effettuare per il rilascio del certificato, abbiamo già visto che le linee guida introdotte dal Decreto Ministeriale Lorenzin hanno previsto: (i) l’anamnesi; (ii) l’esame clinico con misura della pressione arteriosa; (iii) un’elettrocardiogramma o altri accertamenti specifici a discrezione del medico.

La visita non agonistica non è specifica per un determinato sport, ma permette a colui il quale ha ottenuto il relativo certificato di praticare tutte le discipline.

La certificazione ha validità di 1 anno ed è necessario che vi sia ivi dichiarato “che il soggetto non presenta controindicazioni o patologie in atto alla pratica sportiva non agonistica”.

La documentazione relativa alla visita, infine deve essere conservata almeno 1 anno a cura del medico certificatore.

Visita per concorsi militari

Con specifica visita (B1) viene certificata l’idoneità alla partecipazione a concorsi militari.

La visita comprende i seguenti esami:

  • Visita clinica
  • ECG a riposo
  • ECG dopo sforzo
  • Esame urine
  • I.R.I.
  • Spirometria

Modulistica:

Società agonistiche e non

Richiesta di visita medica per l’idoneità alla pratica sportiva. (per tesserati CONI – Enti di Promozione Sportiva – Discipline Associate).

Non tesserati

Domanda per ottenere il certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica per attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare. (art. 4 D.M. del 24 aprile 2013).

Concorsi

Domanda per ottenere il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per finalità diverse dalla pratica sportiva (art. 5 – D.M. 18/02/1982).

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